FINANZIARIA 2007

NORME FINALI

Art. 1.
(commi 1352-1367)

Numero comma

Testo del comma con la precedente numerazione
(le parti modificate sono riportate in neretto)

1352.

800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

1353.

801. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

1354.

801 bis Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell’ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquatro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge la gestione dell’attività sanitaria svolta dall’Ente Ordine Mauriziano di cui all’art. 1 comma 1 dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 novembre 2004 n. 277 convertito in Legge n. 4 del 21 gennaio 2005qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino , per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al comma che precede, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1 articolo 2 del citato decreto legge 19 novembre 2004 n. 277.

1355.

801 ter La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I^ di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della Regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

1356.

802. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

1357.

803. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

1358.

804. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

1359.

805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

1360.

806. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

1361.

807. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

1362.

808. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

1363.

809. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

1364.

809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.

1365.

810. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007 ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater, 538-quinquies, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

1366.

Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000, 00".

1367.

Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Tabelle: Omissis